Focus Mercati
Notizie sui Mercati
AdviseOnly

SFDR, sai cos’è il nuovo regolamento sugli investimenti esg?

SFDR: entra in vigore il nuovo regolamento sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari, con impatto sul mondo degli investimenti esg

La data da segnare sul calendario è il 10 marzo 2021. Quel giorno partirà infatti ufficialmente l’applicazione del regolamento di primo livello sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, abbreviato Sfdr). Un bel cambiamento per l’industria degli investimenti socialmente responsabili, quelli cioè che si basano sui criteri esg – ambientali, sociali e di governance.
Sai cosa succederà? A partire da quella data, i financial market participants, cioè tutti i soggetti obbligati alla disclosure di sostenibilità, tra cui le società di gestione del risparmio, dovranno rispettare i requisiti della Sfdr. L’obiettivo è rendere finalmente più sensibili ai criteri di sostenibilità anche i prodotti finanziari.
Di fatto, quello del 10 marzo sarà il primo passo di una transizione considerata ormai inevitabile dall’Unione Europea, che ha infatti avviato un ambizioso programma legislativo per rendere i criteri esg (environmental, social, governance) un elemento centrale della regolamentazione dei servizi finanziari a livello europeo.

Un cambio di passo epocale per la finanza. Si tratta di un cambiamento epocale per l’universo finanziario – un recente report di Pwc paragona l’impatto dei fattori esg a quello provocato circa due decenni fa dalla nascita degli Etf, con la conseguente definizione degli investimenti passivi. Secondo la società di consulenza, il confine tra investimenti sostenibili e tradizionali è destinato a crollare entro il 2022 e nel giro di 5 anni i fondi sostenibili potrebbero arrivare a rappresentare il 57% del totale degli attivi dei fondi di comuni di investimento in Europa.
Ecco perché Bruxelles si è mossa per tempo, cercando da un lato di incentivare e dall’altro di regolamentare l’applicazione di criteri di sostenibilità. Uno dei pilastri di questo lavoro è appunto il regolamento Sfdr, pubblicato nel dicembre 2019. La Commissione Ue ritiene che questa sia una delle iniziative prioritarie per la transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente, e si è anche prefissata una tempistica per la messa in opera di quanto previsto dalla norma.

Un problema di tempistiche. Un’agenda che però non sarà facile rispettare. Se infatti la data del 10 marzo 2021 resta confermata, per le ulteriori implementazioni potrebbe volerci più tempo del previsto. Le principali difficoltà? Sono operative: cambiare i regolamenti, la modulistica e persino l’approccio agli investimenti richiede tempo.
Non a caso sembra ormai scontato che le autorità incaricate della redazione degli standard tecnici di regolamentazione (Regulatory technical standards, o Rts), che rappresentano la normativa di secondo livello, rimanderanno la sua introduzione, anche perché al momento gli standard Rts non sono ancora stati definiti nel dettaglio dai tecnici di Bruxelles.
La nuova data di pubblicazione e adeguamento agli Rts di secondo livello non è stata specificata, ma Assogestioni e Bundesverband Investment und Asset Management (l’associazione tedesca dei fondi di investimento) hanno scritto una lettera in giugno rivolta alla Commissione Ue auspicando che l’introduzione dei criteri di secondo livello non sia precedente al 1° gennaio 2022.
Intanto, si guarda al 10 marzo: gli operatori, ha fatto sapere la Commissione Ue, dovranno portare a termine entro quella data di una serie di attività di disclosure del rischio di sostenibilità associato a ciascun prodotto di investimento.

Criteri più chiari sulla classificazione Esg.

Vuoi saperne di più? Nello specifico, l’articolo 3 dell’Sfdr precisa che gli operatori sono tenuti a pubblicare informazioni circa l’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politiche di rischio e nei processi di investimento. L’articolo 5 stabilisce invece che anche le policy di remunerazione dei prodotti debbano essere in linea con i rischi di sostenibilità, mentre l’articolo 6 dispone l’integrazione delle tematiche di rischio nella documentazione contrattuale relativa ai prodotti.
Come avrai intuito, non si tratta di modifiche semplici, anche se alcune di queste politiche sono già state introdotte dagli operatori in anticipo sui tempi sulle normative. Per quanto riguarda però i prodotti attualmente proposti come “sostenibili e responsabili”, ricordati che secondo l’attuale normativa comunitaria i produttori sono già tenuti a descrivere nelle documentazioni di riferimento il modo in cui gli strumenti di investimento raggiungono i livelli di sostenibilità prefissati.
In effetti, il Regolamento vigente in Italia già richiede, per i prodotti descritti come “etici o socialmente responsabili”, l’adempimento di una serie di obblighi di trasparenza, relativi a obiettivi di investimento, caratteristiche degli strumenti, policy di engagement e aderenza a codici internazionali di condotta. Quindi, ricordati di controllare bene la documentazione per verificare che le regole vengano veramente adottate.

Investire con noi è semplice!

Scegli tu se parlare con un esperto o farti consigliare dal nostro innovativo servizio di consulenza finanziaria digitale MYMoneyCoach.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima della sottoscrizione dei prodotti di investimento consulta i KID e i prospetti informativi disponibili sul sito ing.it, sezione Investimenti e Risparmio – Fai da te o sul sito del Collocatore. Foglio informativo e documento informativo MIFID disponibili sul sito ing.it o nei nostri punti fisici.

Il presente articolo è stato redatto dal team del blog AdviseOnly.com e ha una finalità esclusivamente informativa. Non va quindi inteso in alcun modo come consiglio finanziario, economico o di altra natura e nessuna decisione, di investimento o di altro tipo, deve essere presa unicamente sulla base dei contenuti qui riportati. L’articolo non costituisce da parte di AdviseOnly.com un’offerta al pubblico d’acquisto o vendita di titoli e più in generale di strumenti finanziari e/o attività di sollecitazione all’investimento, ai sensi del decreto legislativo 24/02/1998, n. 58.