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Destinazione zero emissioni: tutto sulla tassonomia UE

A due anni dal varo del Green Deal, un documento dice che gas e nucleare sono nel club della sostenibilità. Cosa cambia per l’investitore?

Se diciamo “tassonomia”, a cosa pensi? Lasciaci fare i professori per un secondo: “tassonomia” è un termine che – citiamo la Treccani – deriva dal greco taxone indica genericamente “un raggruppamento sistematico di qualsiasi rango (specie, genere, famiglia, eccetera)”. Da diversi mesi se ne parla in riferimento alla mappatura che la Commissione Europea sta facendo per stabilire cosa può contribuire all’abbattimento delle emissioni nette e quindi al contrasto ai cambiamenti climatici.

Mercoledì 2 febbraio, in particolare, la Commissione ha presentato un atto delegato complementare della sua tassonomia che riguarda alcune attività del settore gas e nucleare. Ma facciamo un passo indietro: un riassunto delle puntate precedenti ti aiuterà a inquadrare al meglio la faccenda e capire se e come sarà importante per il tuo portafoglio d’investimento.

Cos’è la tassonomia UE?

In origine fu il Green Deal europeo, ovvero la strategia di crescita che l’Europa varò all’inizio del 2020 avendo in mente tre obiettivi:

  • migliorare il benessere e la salute dei suoi cittadini;
  • puntare all’impatto climatico zero entro il 2050;
  • proteggere, conservare e migliorare il proprio capitale naturale e la biodiversità.

Per tradurre questo imponente e ambizioso Patto Verde europeo dalla carta protocollata alla realtà di tutti i giorni è entrata in gioco (anche) la tassonomia UE. La quale altro non è che un sistema di classificazione “green”. E quindi?

Praticamente, il suo scopo è contribuire a migliorare i flussi monetari verso le attività sostenibili in tutta l’Unione Europea. Ebbene sì: con la tassonomia entriamo in gioco anche noi investitori, con i nostri capitali più o meno grandi da investire. La tassonomia è un po’ il nostro “libretto delle istruzioni”, utile se vogliamo riorientare i nostri investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili.

Un tassello fondamentale, insomma, per fare dell’Europa un continente climaticamente neutro entro il 2050. Ma per attirare i denari degli investitori, anche le imprese che decidono di puntare su progetti e attività economiche con significative ricadute positive sul clima e l’ambiente dovranno farne la loro “guida pratica”. Il tutto, naturalmente, rispettando precisi obblighi di trasparenza.

Che cos’è “verde”, secondo l’Unione Europea?

In questo contesto, è considerato “ambientalmente sostenibile”, e quindi verde, tutto ciò che dà un sostanziale contributo ad almeno uno degli obiettivi climatici e ambientali dell’UE, con un occhio anche alle garanzie sociali minime. La trasposizione dal piano generale del Green Deal alla pratica della quotidianità sta avvenendo attraverso una serie di atti delegati della tassonomia UE. Uno dei quali è quello appena varato.

Cosa stabilisce l’atto delegato del 2 febbraio?

Attraverso l’atto delegato complementare “Clima” della tassonomia, la Commissione Europea ha stabilito che gli investimenti privati nel settore del gas e del nucleare possano svolgere un ruolo nella transizione, consentendo un più rapido abbandono delle attività più inquinanti come quelle che ruotano attorno al carbone.

Quindi ok: alcune attività di gas e nucleare possono affiancare quelle già presenti nel primo atto delegato sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, applicabile dal primo gennaio 2022. Ma ad alcune condizioni:

  • tali attività devono contribuire alla transizione verso la neutralità climatica;
  • le attività nucleari devono rispondere ai requisiti di sicurezza nucleare e ambientale;
  • il gas, dal canto suo, deve contribuire alla transizione dal carbone alle rinnovabili.

Queste le tre condizioni più importanti. Ma non solo: l’atto delegato introduce obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano attività nel gas e nel nucleare. E per garantirne la trasparenza, la Commissione ha anche modificato l’atto delegato “Informativa” della tassonomia, in modo che gli investitori possano individuare le opportunità di investimento che includono attività gasiere o nucleari e compiere scelte informate.

Le prossime tappe della transizione

Una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, l’atto delegato complementare sarà formalmente trasmesso al Parlamento Europeo e al Consiglio UE. I quali avranno quattro mesi di tempo a disposizione per esaminarlo e, se lo ritengono necessario, sollevare obiezioni. Si tratta di un lasso di tempo che può eventualmente essere prolungato di due mesi. Terminato il periodo di controllo, se nessuno dei co-legislatori solleva obiezioni, l’atto delegato complementare entrerà in vigore e si applicherà a partire dal primo gennaio 2023.

Cosa cambia per te che investi?

A prenderle dal giusto verso, queste novità sono molto più che interessanti: quella che si profila per gli investitori è infatti una dettagliata e preziosa guida per cogliere, con la consulenza degli esperti, le più innovative opportunità d’investimento “green”.

C’è da dire che le attività economiche non riconosciute dagli atti delegati della tassonomia come sostanzialmente contribuenti a uno degli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione non sono necessariamente dannose per l’ambiente o insostenibili. Inoltre non tutte le attività che possono dare un contributo sono ancora parte degli atti delegati. I quali verranno aggiunti nel tempo e aggiornati se necessario.

Insomma, è tutto un work in progress. Che la consulenza di un professionista degli investimenti può consentire di seguire più agevolmente, con maggiori chance di coglierne le più promettenti opportunità.

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Il presente articolo è stato redatto dal team del blog AdviseOnly.com e ha una finalità esclusivamente informativa. Non va quindi inteso in alcun modo come consiglio finanziario, economico o di altra natura e nessuna decisione, di investimento o di altro tipo, deve essere presa unicamente sulla base dei contenuti qui riportati. L’articolo non costituisce da parte di AdviseOnly.com un’offerta al pubblico d’acquisto o vendita di titoli e più in generale di strumenti finanziari e/o attività di sollecitazione all’investimento, ai sensi del decreto legislativo 24/02/1998, n. 58.