1) Quali sono le categorie che possono richiedere la sospensione?
Possono richiedere la sospensione delle rate:
A partire dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2) Per quali motivi posso chiedere la sospensione?
Puoi chiedere la sospensione del mutuo se ti trovi in una di queste situazioni:
Possono richiedere la sospensione del mutuo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
3) Come funziona la sospensione delle rate del mutuo?
La sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta non più di 2 volte, per una durata massima complessiva di 18 mesi.
Solo in caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
Consap, attraverso il Fondo di Solidarietà, sosterrà il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione del tuo mutuo. Il restante 50% degli interessi rimarrà a tuo carico.
4) Per quali tipi di mutui?
La sospensione può essere richiesta per i mutui:
in ammortamento da meno di un anno
Il richiedente della sospensione deve essere proprietario dell’immobile e titolare del mutuo stesso. Nel caso di un mutuo cointestato, basta che questa condizione valga anche solo per uno dei due intestatari.
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere una sospensione:
5) Come posso aderire?
Quando compili il modulo di adesione, ricordati sempre di:
6) Cosa succede al termine del periodo di sospensione delle rate?
Quando finisce il periodo di sospensione, viene ripristinato il piano di ammortamento del tuo mutuo. Il piano riprenderà dal punto in cui è stato sospeso, e quindi si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Oltre alla rata mensile come prevista dal piano di ammortamento originario, per 36 mesi ti verrà addebitato anche un secondo RID per il rimborso del 50% degli interessi maturati durante la sospensione (il restante 50% viene sostenuto da Consap).
Se preferisci rimborsare la quota di interessi in un’unica soluzione, invece di sostenere 36 rate mensili, sarà necessario fare richiesta al nostro Servizio Clienti.
Un esempio? Consideriamo un Mutuo Arancio a tasso variabile garantito da ipoteca sull’immobile in ammortamento da oltre 1 anno (13 rate pagate), con importo iniziale erogato pari a 50.000 euro e durata 10 anni, e, al momento della sospensione, tasso vigente pari all’1%, debito residuo pari a 45.221,89 euro e rata mensile da 438,02 euro (quota capitale 400,34 euro + quota interessi 37,68 euro). Questo mutuo viene sospeso per una durata pari a 6 mesi.
Dopo il termine della sospensione, per 36 mesi sarà addebitata una rata come da piano di ammortamento pari a 438,02 euro (ipotizzando lo stesso tasso di interesse) e un secondo addebito, pari al 50% degli interessi maturati durante la sospensione, diviso per 36 (il numero delle rate previste per il rimborso). Il restante 50% di interessi è sostenuto da Consap.
Nel caso del mutuo che abbiamo preso ad esempio, il calcolo sarebbe:
18,84€ (interessi maturati al mese) x 6 (mesi di sospensione) = 113,04€, che divisi in 36 rate corrispondono a 3,14€ al mese.
È anche possibile decidere di sostenere tutti gli interessi maturati in un’unica soluzione (invece che in 36 rate), comunicandolo tramite il Servizio Clienti.
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