Informazioni COVID-19

Mutuo Arancio

1) Quali sono le categorie che possono richiedere la sospensione?

Possono richiedere la sospensione delle rate:

  • i lavoratori dipendenti, a tempo determinato o indeterminato.
  • i lavoratori autonomi
  • i liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 2083 del Codice Civile.

A partire dal 26 maggio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo, non è  richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
 



2) Per quali motivi posso chiedere la sospensione?

Puoi chiedere la sospensione del mutuo se ti trovi in una di queste situazioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (sia tempo indeterminato sia determinato)
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.)
  •  morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. In caso di mutuo cointestato, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede che subentra all’intestatario del mutuo
  • sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
  • riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari ad almeno il 20% dell’orario complessivo

Possono richiedere la sospensione del mutuo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
 



3) Come funziona la sospensione delle rate del mutuo?

La sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta non più di 2 volte, per una durata massima complessiva di 18 mesi.

Solo in caso di sospensione dal lavoro riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

Consap, attraverso il Fondo di Solidarietà, sosterrà il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione del tuo mutuo. Il restante 50% degli interessi rimarrà a tuo carico.
 



4) Per quali tipi di mutui?

La sospensione può essere richiesta per i mutui:

  • di acquisto prima casa surroga per un mutuo contratto per l’acquisto di abitazione principale
  • di rifinanziamento, se sostituiscono un mutuo stipulato per l’acquisto di abitazione principale con aggiunta di liquidità
  • con un importo erogato del mutuo non superiore a 400 mila euro 
  • in cui l’immobile non sia classificato come «di lusso» (categorie catastali A1, A8 e A9)
  • in ammortamento da meno di un anno

Il richiedente della sospensione deve essere proprietario dell’immobile titolare del mutuo stesso. Nel caso di un mutuo cointestato, basta che questa condizione valga anche solo per uno dei due intestatari.

Sono esclusi dalla possibilità di richiedere una sospensione:

  • mutui con un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni continuativi
  • mutui che fruiscono di agevolazioni pubbliche
  • mutui con un’assicurazione che tutela il mutuatario dal rischio di non riuscire a pagare le rate del mutuo, che rimborsa le rate sospese ed è efficace nel periodo della sospensione.
     


5) Come posso aderire?

  • Verifica tutti i documenti necessari e scarica il modulo sul sito Consap a questo link
  • Inviaci la domanda di sospensione, insieme alla documentazione necessaria all’indirizzo inviodocumenti.ing@legalmail.it
  • Verificheremo la correttezza della documentazione che ci hai inviato e inoltreremo la domanda e la documentazione a Consap entro 10 giorni solari consecutivi. Da questo momento, sospenderemo in via preventiva il piano di ammortamento del tuo mutuo.
  • Consap valuterà la pratica e ci invierà la comunicazione di risposta entro 20 giorni solari consecutivi:
    - oltre questo termine, la sospensione è considerata automaticamente confermata (in ogni momento potrai decidere di riprendere il regolare pagamento del tuo mutuo);
    - in caso di esito negativo, il piano di ammortamento del tuo mutuo riprenderà regolarmente a partire dalla rata successiva a quella sospesa.
  • Dopo che Consap avrà definito l’esito della tua richiesta, te ne daremo comunicazione entro 5 giorni lavorativi.

Quando compili il modulo di adesione, ricordati sempre di:

  • completare tutti i campi relativi ai tuoi dati anagrafici e a quelli del cointestatario (se presente)
  • inserire una spunta in corrispondenza dell'evento per cui richiedi la sospensione del pagamento tra quelli presenti nel modulo e allegare la relativa documentazione richiesta
  • indicare il numero di mesi per cui richiedi la sospensione del pagamento delle rate
  • indicare il luogo e la data di compilazione della richiesta nel campo che precede la firma e completare il modulo con firma autografata (anche dei cointestatari e dei garanti, se presenti)
  • inviarci tutte le pagine del modulo e allegare la copia fronte-retro e ben leggibile di un documento d'identità (anche dei cointestatari e dei garanti, se presenti)
     


6) Cosa succede al termine del periodo di sospensione delle rate?

Quando finisce il periodo di sospensione, viene ripristinato il piano di ammortamento del tuo mutuo. Il piano riprenderà dal punto in cui è stato sospeso, e quindi si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.

Oltre alla rata mensile come prevista dal piano di ammortamento originario, per 36 mesi ti verrà addebitato anche un secondo RID per il rimborso del 50% degli interessi maturati durante la sospensione (il restante 50% viene sostenuto da Consap).

Se preferisci rimborsare la quota di interessi in un’unica soluzione, invece di sostenere 36 rate mensili, sarà necessario fare richiesta al nostro Servizio Clienti.

Un esempio? Consideriamo un Mutuo Arancio a tasso variabile garantito da ipoteca sull’immobile in ammortamento da oltre 1 anno (13 rate pagate), con importo iniziale erogato pari a 50.000 euro e durata 10 anni, e, al momento della sospensione, tasso vigente pari all’1%, debito residuo pari a 45.221,89 euro e rata mensile da 438,02 euro (quota capitale 400,34 euro + quota interessi 37,68 euro). Questo mutuo viene sospeso per una durata pari a 6 mesi.
Dopo il termine della sospensione, per 36 mesi sarà addebitata una rata come da piano di ammortamento pari a 438,02 euro (ipotizzando lo stesso tasso di interesse) e un secondo addebito, pari al 50% degli interessi maturati durante la sospensione, diviso per 36 (il numero delle rate previste per il rimborso). Il restante 50% di interessi è sostenuto da Consap.
Nel caso del mutuo che abbiamo preso ad esempio, il calcolo sarebbe:

18,84€ (interessi maturati al mese) x 6 (mesi di sospensione) = 113,04€, che divisi in 36 rate corrispondono a 3,14€ al mese.

È anche possibile decidere di sostenere tutti gli interessi maturati in un’unica soluzione (invece che in 36 rate), comunicandolo tramite il Servizio Clienti.
 



Link utili

  • Pagina sul Fondo di Solidarietà: link al sito Consap
  • Elenco documenti necessari e modulo per la richiesta a questo link
  • FAQ sul sito Consap: link 
  • Elenco normative con riferimenti alla sospensione: link al sito Consap