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Pignoramenti

Cos’è il pignoramento dei crediti verso terzi e come funziona?

Il pignoramento dei crediti verso terzi è una procedura prevista dalla legge attraverso la quale il creditore può, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, agire sui crediti che il debitore vanta nei confronti di un soggetto terzo, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Quando il terzo è una banca, il pignoramento può riguardare le somme pignorabili riconducibili ai rapporti intestati al debitore.

 

La legge prevede diverse modalità di pignoramento dei crediti verso terzi. Le principali sono:

 

  • Pignoramento presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c. e pignoramento presso terzi conseguente alla ricerca con modalità telematiche dei beni ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.:

 

    • Una procedura esecutiva mediante la quale il creditore può, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità previste dalla legge, agire sui crediti che il debitore vanta nei confronti di un soggetto terzo, al fine di ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
    • La durata della procedura può variare in funzione degli adempimenti del creditore e degli altri soggetti coinvolti nella procedura e dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria competente, nonché di eventuali circostanze che possono incidere sulla prosecuzione o sulla conclusione della procedura.
    • Le somme vengono assegnate al creditore sulla base di un provvedimento del Giudice dell’esecuzione.

 

  • Pignoramento esattoriale presso terzi ai sensi art. 72-bis del DPR n. 602 del 1973:

 

    • Una procedura speciale di riscossione mediante la quale l’Agente della Riscossione può ordinare al terzo di pagare direttamente le somme pignorate, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
    • La legge stabilisce specifici termini per il pagamento delle somme pignorate, fatte salve eventuali circostanze che, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, possono incidere sulla prosecuzione o sulla conclusione della procedura.
    • La Banca provvede al pagamento direttamente in favore dell’Agente della Riscossione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, fatti salvi eventuali eventi o provvedimenti che incidano sugli effetti o sulla prosecuzione della procedura.

A seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, la Banca è tenuta a vincolare le somme pignorabili nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

 

In caso di pignoramento, cosa posso fare?

Se il tuo conto è interessato da una procedura di pignoramento puoi:

 

1. Consultare la comunicazione ricevuta da ING: contiene le principali informazioni relative al pignoramento. La trovi anche nella tua Area Riservata:

    • da app > campanello (in alto a destra della home) > Messaggi;
    • dal sito ING >  il tuo profilo (in alto a destra della home) > Messaggi.

 

2. Contattare il soggetto che ha avviato la procedura: per informazioni relative al debito, alla sua origine, agli importi richiesti o a eventuali pagamenti già effettuati, è possibile rivolgersi anche al creditore procedente.

 

Restano ferme le eventuali forme di tutela esperibili nelle sedi competenti ai sensi della normativa applicabile.

 

3. Contattare il Servizio Clienti ING: per informazioni relative agli effetti del pignoramento sul rapporto bancario, è possibile contattare il Servizio Clienti.

 

La Banca interviene nella procedura esclusivamente in qualità di terzo pignorato ed è pertanto tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile e a dare seguito agli atti e ai provvedimenti ricevuti nell’ambito della procedura.

 

 

Cosa succede agli accrediti che arrivano dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi?

Durante la procedura esecutiva, le somme che vengono accreditate sul conto possono essere assoggettate al vincolo del pignoramento, nei limiti dell’importo per il quale la Banca è tenuta ad effettuare l’accantonamento e nel rispetto degli eventuali limiti di impignorabilità previsti dalla legge.

 

Se l’importo oggetto del vincolo è già stato integralmente accantonato, gli eventuali accrediti successivi restano nella disponibilità del cliente.

 

Se, invece, l’importo già vincolato non è ancora sufficiente, anche gli accrediti successivi possono essere assoggettati al vincolo, fino al raggiungimento dell’importo per il quale la Banca è tenuta a effettuare l’accantonamento e nel rispetto degli eventuali limiti di impignorabilità previsti dalla legge.

 

La Banca può verificare se un accredito è pignorabile?

La Banca, in qualità di terzo pignorato, opera nel rispetto delle disposizioni applicabili e dei limiti di impignorabilità previsti dalla normativa vigente.

Eventuali contestazioni sulla pignorabilità delle somme che richiedano valutazioni ulteriori rispetto agli adempimenti posti dalla legge a carico della Banca, in qualità di terzo pignorato, possono essere sottoposte sempre all’Autorità Giudiziaria competente.

 

Se il debitore paga direttamente il creditore, il pignoramento presso terzi si chiude automaticamente?

No. Il pagamento del debito da parte del debitore non determina, di per sé, l’immediato venir meno degli effetti del pignoramento presso terzi. La Banca mantiene il vincolo sulle somme interessate dalla procedura fino a quando riceve, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, un atto, un provvedimento o una comunicazione idonei a consentirne lo svincolo.

 

Cosa succede se, durante il pignoramento presso terzi, intervengono atti o provvedimenti che modificano, sospendono o fanno cessare gli effetti della procedura?

Nel corso della procedura possono intervenire atti o provvedimenti che ne modificano, sospendono o fanno cessare gli effetti.

 

La Banca, una volta ricevuta la relativa documentazione, dà seguito a quanto previsto dall’atto o dal provvedimento e dalla normativa applicabile. In particolare, adegua il vincolo alle eventuali modifiche intervenute e, quando ne ricorrono i presupposti di legge, rende nuovamente disponibili al cliente le somme non più soggette al pignoramento, fatti salvi eventuali ulteriori vincoli presenti sul rapporto.

 

 

 

 

I contenuti delle presenti FAQ hanno finalità esclusivamente informativa e intendono fornire indicazioni di carattere generale in materia di pignoramenti. Quanto riportato non costituisce consulenza legale né sostituisce la valutazione delle specifiche circostanze del singolo caso. I contenuti sono elaborati sulla base della normativa e degli orientamenti interpretativi applicabili e potranno essere aggiornati in funzione della loro evoluzione.